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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 agosto 1974, n. 38

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 10 agosto 1974

INDICE

Art. 1 - Scopi dell'Istituto
Art. 2 - Metodo d' azione dell'Istituto
Art. 3 - Attività dell'Istituto
Art. 4 - Organi dell'Istituto
Art. 5 - Composizione e nomina del Consiglio direttivo
Art. 6 - Compiti del Consiglio direttivo
Art. 7 - Nomina del Presidente
Art. 8 - Compiti del Presidente
Art. 9 - Compiti del vicepresidente
Art. 10 - Giunta esecutiva
Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 12 - Direttore
Art. 13 - Controlli
Art. 14 - Personale dell'Istituto
Art. 15 - Finanziamento dell'Istituto
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Scopi dell'Istituto
E' costituito l'Istituto di studi giuridici della Regione Emilia - Romagna. Esso è ente regionale agli effetti dell'articolo 62 dello Statuto e concorre a realizzare gli obiettivi di progresso culturale, civile, economico e sociale enunciati dallo Statuto stesso.
Promuove l'impegno unitario e il confronto di quanti
- nella pubblica amministrazione, nelle università, nella magistratura, nel foro e nella società civile - intendono dare un positivo contributo alla effettiva attuazione della Costituzione; assume ogni iniziativa di ricerca e di studio per la piena realizzazione dei principi sui quali si fonda l'ordinamento regionale; opera, nell'interesse diretto o indiretto della Regione, dei Comuni, delle Province e delle altre istituzioni, per la formazione di una cultura giuridica pienamente partecipe del processo di rinnovamento democratico del paese e di sviluppo delle autonomie locali.
L'Istituto rivolge particolare attenzione agli studi giuridici concernenti le Regioni, gli Enti locali territoriali, le autonomie e il decentraemnto amministrativo, studi necessari alla effettiva e concreta attuazione dell'art. 5 della Costituzione Sito esterno.
L'Istituto ha personalità giuridica e il suo funzionamento è regolato dalla presente legge e da un regolamento interno.
Art. 2
Metodo d' azione dell'Istituto
Metodo d' azione dell'Istituto è il diretto e costante contatto con le formazioni sociali e con gli enti ed istituzioni che siano portatori delle esigenze di rinnovamento culturale e sociale.
A tale fine, esso stabilisce rapporti con i Comuni e le Province, con le organizzazioni sindacali, con gli organismi cooperativi e con altri enti ed associazioni, ed elabora, anche in collaborazione con essi, programmi di studio e di ricerca.
Stabilisce rapporti con le istituzioni universitarie e con le altre istituzioni scientifiche, culturali e professionali e ne favorisce il contatto con le forze democratiche e popolari che operano nella società.
Stabilisce rapporti, al medesimo fine, con gli ambienti giudiziari e forensi.
Attua rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni o formazioni sociali che operino per fini di progresso democratico.
Art. 3
Attività dell'Istituto
Per raggiungere i propri scopi l'Istituto:
a) promuove e organizza convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni di carattere scientifico, culturale e di aggiornamento professionale, favorendo la partecipazione agli stessi di studiosi e di amministratori;
b) favorisce la partecipazione di studiosi e di amministratori a convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni organizzati da altri enti, centri o istituti;
c) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario;
d) pubblica volumi e periodici;
e) finanzia ricerche su temi specifici, con preferenza per quelle finalizzate agli studi giuridici concernenti le Regioni, gli Enti locali territoriali, le autonomie e il decentramento amministrativo;
f) promuove e organizza ogni altra utile iniziativa culturale.
Art. 4
Organi dell'Istituto
Sono organi dell'Istituto:
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Composizione e nomina del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo dell'Istituto è composto:
a) dal Presidente, che lo presiede, eletto dal Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'articolo 62 dello Statuto;
b) da un numero di membri non inferiore a trenta e non superiore a sessanta. Il Consiglio regionale ne determina ogni quinquennio il numero e li elegge con voto limitato a due terzi, in modo da assicurare la partecipazione delle rappresentanze politiche, sociali e culturali della regione, nonchè la presenza di giuristi appartenenti alle diverse scuole o correnti di pensiero.
Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
Il Consiglio direttivo si riunisce di diritto due volte all'anno; è altresì convocato su iniziativa del Presidente dell'Istituto o del Presidente della Regione o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per l'approvazione del regolamento interno e delle sue modificazioni, il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Consiglio direttivo è sciolto con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.
Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un Commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto.
L'organo disciolto deve essere riconosciuto nel termine di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Art. 6
Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo provvede a:
- eleggere fra i suoi componenti il Vicepresidente e la Giunta esecutiva;
- determinare le linee programmatiche dell'attività dell'Istituto;
- approvare i programmi generali di attività e i singoli programmi di ricerca proposti dalla Giunta esecutiva;
- deliberare il regolamento interno, ivi compresi la pianta organica del personale dipendente e il trattamento giuridico ed economico dello stesso;
- predisporre annualmente, su proposta della Giunta esecutiva, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio regionale.
Art. 7
Nomina del Presidente
Il Presidente dell'Istituto è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste dallo Statuto regionale per la nomina del Presidente del Consiglio.
Art. 8
Compiti del Presidente
Al Presidente dell'Istituto sono demandati i seguenti compiti:
- convocare e presiedere il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva;
- rappresentare l'Istituto nei rapporti esterni e in giudizio;
- sovraintendere all'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto;
- stipulare i contratti dell'Istituto e firmare i mandati;
- assumere ogni altra funzione demandatagli dal regolamento interno.
Art. 9
Compiti del vicepresidente
Al Vicepresidente sono demandati i seguenti compiti:
- sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- esercitare le funzioni delegategli in via permanente o per specifiche attività del Presidente.
Art. 10
Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva è l'organo di promozione e di attuazione delle attività dell'Istituto.
Essa è eletta dal Consiglio direttivo nel suo seno ed è composta di cinque membri, fra cui, di diritto, il Presidente dell'Istituto.
Il Consiglio procede con votazioni separate alla elezione del Vicepresidente e, successivamente, degli altri tre membri della Giunta.
I suoi componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
La Giunta esecutiva propone annualmente al Consiglio direttivo i programmi generali di attività e propone ad esso i singoli programmi di ricerca.
Propone al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
Riferisce annualmente al Consiglio direttivo sull' attività svolta dall'Istituto.
Delibera sulle assunzioni del personale amministrativo e del personale ricercatore.
Delibera i contratti con gli eventuali collaboratori e consulenti esterni della cui opera l'Istituto intenda avvalersi.
Delibera le convenzioni relative a ricerche e a studi da effettuare da parte dell'Istituto e che comportino specifici finanziamenti.
Delibera sulle locazioni, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili e, nei limiti previsti dal regolamento interno, dei beni mobili.
Delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni.
Adotta ogni altro provvedimento ad esso demandato dal regolamento.
Art. 11
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti ed ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonchè di accertare la regolarità delle scritture ed operazioni contabili e di effettuare riscontro di cassa.
I tre membri effettivi e i due membri supplenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Dei risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.
Art. 12
Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo fra persone di sicura esperienza e di alta qualificazione culturale nelle materie sulle quali l'Istituto esegue studi e ricerche.
La nomina è effettuata per un quinquennio, secondo condizioni stabilite con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.
Il Direttore cura il funzionamento dell'Istituto e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.
In particolare il Direttore presiede:
- all'attività amministrativa dell'Istituto;
- alle attività di studio e di ricerca.
Art. 13
Controlli
Il regolamento e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le relative variazioni nonchè quelle relative ai programmi generali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del Consiglio regionale; le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmessi alla Regione entro il 10 settembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo con allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti, è presentato al Consiglio regionale, per la ratifica, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Diventano esecutive dopo la loro approvazione da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:
- l'alienazione e l'acquisto di immobili;
- l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- la stipulazione dei contratti di locazione ultranovennali;
- i ricorsi e le azioni giudiziarie, le liti attive e passive e le relative transazioni.
Art. 14
Personale dell'Istituto
L'assunzione, il licenziamento, lo stato giuridico ed economico del personale sono disciplinati dal regolamento interno.
Lo stato giuridico ed economico del personale, ove la natura del rapporto lo consenta, sono equiparati a quelli del personale regionale.
Personale della Regione può essere comandato presso l'Istituto con deliberazione della Giunta regionale e, qualora si tratti di personale assegnato alla Presidenza del Consiglio, con deliberazione della Giunta regionale adottata d' intesa con l'Ufficio di Presidenza.
L'Istituto non può procedere all'assunzione di personale prima di avere fatto richiesta alla Giunta regionale se intenda comandare presso di esso personale dipendente dalla Regione.
Art. 15
Finanziamento dell'Istituto
L'Istituto provvede alla sua attività:
a) con il contributo annuale determinato dalla presente legge;
b) con eventuali contributi speciali della Regione determinati di volta in volta per particolari attività didattiche o di ricerca;
c) con gli eventuali contributi degli enti nominati come componenti del Consiglio direttivo;
d) con i contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;
e) con i proventi dei contratti di ricerca e con altri proventi derivanti dall'attività dell'Istituto.
Art. 16
Alla concessione del contributo annuale regionale di finanziamento, di cui all'articolo 15 - lettera a) della presente legge, determinato per l'anno 1974 in lire 50.000.000, la Regione provvede mediante l'iscrizione, nel bilancio preventivo dell'esercizio medesimo, di un apposito capitolo di spesa ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio suddetto, secondo l'esatta destinazione data alla corrispondente somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio preventivo medesimo.
Per gli anni successivi al 1974, l'entità del contributo sarà determinata con legge in sede di approvazione dei bilanci di previsione di ciascun esercizio.
Art. 17
Al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap.48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
meno L.50.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.08540 " Contributo annuale regionale all'Istituto regionale di studi giuridici "( tit. I, sez. 1a, rubr. 5, cat. 4a)( cni)
più L.50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 agosto 1974

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