LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. 39
CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER LE NECESSITA' FINANZIARIE DI PRIMO IMPIANTO E DI AVVIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 13 agosto 1974
Art. 1
Alle comunità montane è concesso, al fine di agevolarne il funzionamento, un contributo straordinario per le spese di avvio e di primo impianto.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 500.000.000, di cui lire 250.000.000 a carico dell'esercizio 1974 e lire 250.000.000 a carico dell'esercizio 1975.