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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. 39

CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER LE NECESSITA' FINANZIARIE DI PRIMO IMPIANTO E DI AVVIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 13 agosto 1974

Art. 2
L'erogazione del contributo per l'esercizio 1974 è disposta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta
regionale in base ai seguenti parametri:
- 50 per cento da ripartirsi in parti uguali fra le
singole comunità montane;
- 50 per cento da ripartirsi in proporzione alla superfice delle comunità stesse.
L'erogazione del contributo per l'esercizio 1975 è disposta con le stesse modalità e con gli stessi parametri entro trenta giorni dalla promulgazione della legge di bilancio per l'esercizio medesimo.

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