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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. 39

CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER LE NECESSITA' FINANZIARIE DI PRIMO IMPIANTO E DI AVVIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 13 agosto 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Alle comunità montane è concesso, al fine di agevolarne il funzionamento, un contributo straordinario per le spese di avvio e di primo impianto.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 500.000.000, di cui lire 250.000.000 a carico dell'esercizio 1974 e lire 250.000.000 a carico dell'esercizio 1975.
Art. 2
L'erogazione del contributo per l'esercizio 1974 è disposta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta
regionale in base ai seguenti parametri:
- 50 per cento da ripartirsi in parti uguali fra le
singole comunità montane;
- 50 per cento da ripartirsi in proporzione alla superfice delle comunità stesse.
L'erogazione del contributo per l'esercizio 1975 è disposta con le stesse modalità e con gli stessi parametri entro trenta giorni dalla promulgazione della legge di bilancio per l'esercizio medesimo.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio medesimo.
Art. 4
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento:
Cap.75600 " Contributo regionale nelle spese di primo impianto e di avvio delle comunità montane "( cni) (titolo II - Sezione V - Rubrica 2a - categoria 11a
L.250.000.000
Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.250.000.000
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente a termini dall'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 agosto 1974

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