Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 40

CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI N. 58 CONTRATTI DI RICERCA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO MEDICO - SOCIALE DI STUDENTI ISCRITTI A UNA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 20 agosto 1974

Art. 5
Per ottenere il rinnovo della stipulazione del contratto per l'anno accademico 1975- 76 i titolari del contratto, oltre all'assolvimento degli impegni di cui all'articolo precedente, dovranno entro il 31 dicembre 1975 aver completato gli esami del IV anno e superato almeno la metà degli esami previsti nel piano di studio del V anno, fermo restando l'obbligo di continuare a svolgere l'attività prevista al punto 1) dell'art. 4, nonchè impegnarsi a discutere davanti alla commissione di cui all'art. 6 la tesi di laurea prima della sua presentazione per l'esame di laurea.
In caso di inottemperanza ad una delle condizioni di cui all'art. 4 o al comma precedente, il contratto si risolve di diritto ovvero non viene rinnovato.

Espandi Indice