Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 40

CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI N. 58 CONTRATTI DI RICERCA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO MEDICO - SOCIALE DI STUDENTI ISCRITTI A UNA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 20 agosto 1974

Art. 6
La stipulazione del contratto sarà effettuata dal presidente dell'amministrazione provinciale, su conforme deliberazione della giunta provinciale, sulla base di una graduatoria redatta da una commissione composta dall'assessore provinciale alla sanità, che la presiede, e da quattro esperti in medicina preventiva e sociale o medicina pubblica nominati dal consiglio provinciale con voto limitato a due.
La commissione esprimerà il giudizio sui candidati sulla base di un colloquio su temi di medicina preventiva, sanità pubblica e organizzazione sanitaria.
A parità di merito prevarranno i candidati con un reddito familiare inferiore.
La commissione, di cui al presente articolo, ha pure i compiti previsti agli artt. 4 e 5.

Espandi Indice