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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 40

CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI N. 58 CONTRATTI DI RICERCA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO MEDICO - SOCIALE DI STUDENTI ISCRITTI A UNA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 20 agosto 1974

Art. 7
Il Presidente della Giunta regionale, all'atto della presentazione delle deliberazioni della giunta provinciale che autorizzano la stipulazione o il rinnovo dei contratti provvederà alla emissione dei mandati di pagamento a favore di ciascuna amministrazione provinciale.
Le amministrazioni provinciali provvederanno all' erogazione delle somme derivanti dagli impegni assunti con i contratti di ricerca.
Le somma non erogate ai contrattisti, causa la non ottemperanza di una delle condizioni di cui agli artt. 4 e 5, dovranno essere restituite alla amministrazione regionale.

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