Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 40

CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI N. 58 CONTRATTI DI RICERCA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO MEDICO - SOCIALE DI STUDENTI ISCRITTI A UNA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 20 agosto 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Art. 1
Al fine di contribuire, anche mediante una attività di ricerca, alla formazione professionale di personale medico ad orientamento medico - sociale per i servizi socio - sanitari degli enti locali con particolare riferimento agli interventi di medicina preventiva, la Regione Emilia - Romagna finanzia n. 58 contratti di ricerca, ciascuno dell'importo di lire 500.000 annue, a favore di studenti iscritti ad una facoltà di medicina e chirurgia di una università della regione nell'anno accademico 1974- 75, rinnovabili per il successivo anno accademico alle condizioni previste dall'art. 5 della presente legge.
Art. 2
Le funzioni amministrative concernenti la stipulazione dei contratti di cui all'articolo precedente sono delegate alle province e sono esercitate nei modi previsti dalla presente legge.
Il numero dei contratti a disposizione di ciascuna amministrazione provinciale è il seguente: Amministrazione provinciale di Piacenza n. 4 Amministrazione provinciale di Parma n. 7 Amministrazione provinciale di Reggio Emilia n. 5 Amministrazione provinciale di Modena n. 9 Amministrazione provinciale di Bologna n. 14 Amministrazione provinciale di Ferrara n. 7 Amministrazione provinciale di Ravenna n. 5 Amministrazione provinciale di Forlì n. 7
Art. 3
I contratti di ricerca possono essere stipulati con gli studenti di cui all'articolo 1, che:
- nell'anno accademico 1974- 75 prendano iscrizione al V anno di corso;
- non abbiano superato il 25 anno di età;
- abbiano superato tutti gli esami dei primi tre anni e almeno due esami del IV anno previsti dal piano di studi approvato dal consiglio di facoltà, riportando una votazione media non inferiore a 26/ 30.
Gli aspiranti dovranno presentare domanda al presidente della provincia di residenza. Se non sono residenti nel territorio regionale gli aspiranti dovranno presentare domanda al presidente dell'amministrazione provinciale dove ha sede l'università alla quale sono iscritti.
Le amministrazioni provinciali dovranno provvedere, oltre alla pubblicazione del bando, all'espletamento del concorso entro e non oltre il 10 febbraio 1975.
Art. 4
Per il conseguimento degli obiettivi fissati all' art. 1 e per l'integrazione tra preparazione teorica e pratica socio - sanitaria i titolari del contratto saranno impegnati a:
1) svolgere attività di osservazione e ricerca nell'ambito dei servizi socio - sanitari di uno dei comuni o consorzi di comuni concordati con la commissione di cui all'art. 6, per un periodo non inferiore a ventiquattro settimane all'anno e per almeno sei ore settimanali;
2) sostenere entro il mese di novembre 1975 un colloquio davanti alla commissione medesima, avente per oggetto: la discussione sull'attività svolta dal contrattista, la definizione del piano di studi relativo all'anno accademico 1975- 76 da presentare al consiglio di facoltà, la scelta concordata dell'argomento di tesi di laurea.
L'attività di cui al punto 1) sarà organizzata tenendo conto dell'esigenza di consentire la normale frequenza dei corsi universitari.
Art. 5
Per ottenere il rinnovo della stipulazione del contratto per l'anno accademico 1975- 76 i titolari del contratto, oltre all'assolvimento degli impegni di cui all'articolo precedente, dovranno entro il 31 dicembre 1975 aver completato gli esami del IV anno e superato almeno la metà degli esami previsti nel piano di studio del V anno, fermo restando l'obbligo di continuare a svolgere l'attività prevista al punto 1) dell'art. 4, nonchè impegnarsi a discutere davanti alla commissione di cui all'art. 6 la tesi di laurea prima della sua presentazione per l'esame di laurea.
In caso di inottemperanza ad una delle condizioni di cui all'art. 4 o al comma precedente, il contratto si risolve di diritto ovvero non viene rinnovato.
Art. 6
La stipulazione del contratto sarà effettuata dal presidente dell'amministrazione provinciale, su conforme deliberazione della giunta provinciale, sulla base di una graduatoria redatta da una commissione composta dall'assessore provinciale alla sanità, che la presiede, e da quattro esperti in medicina preventiva e sociale o medicina pubblica nominati dal consiglio provinciale con voto limitato a due.
La commissione esprimerà il giudizio sui candidati sulla base di un colloquio su temi di medicina preventiva, sanità pubblica e organizzazione sanitaria.
A parità di merito prevarranno i candidati con un reddito familiare inferiore.
La commissione, di cui al presente articolo, ha pure i compiti previsti agli artt. 4 e 5.
Art. 7
Il Presidente della Giunta regionale, all'atto della presentazione delle deliberazioni della giunta provinciale che autorizzano la stipulazione o il rinnovo dei contratti provvederà alla emissione dei mandati di pagamento a favore di ciascuna amministrazione provinciale.
Le amministrazioni provinciali provvederanno all' erogazione delle somme derivanti dagli impegni assunti con i contratti di ricerca.
Le somma non erogate ai contrattisti, causa la non ottemperanza di una delle condizioni di cui agli artt. 4 e 5, dovranno essere restituite alla amministrazione regionale.
Titolo II
Art. 8
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
Art. 9
Nel corso della delega, il Consiglio e la Giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate con la presente legge.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati stessi.
Art. 10
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, la Regione provvede mediante l'iscrizione di un apposito capitolo dotato dello stanziamento di L.29.000.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione di ciascuno degli esercizi 1974 e 1975.
Per l'esercizio 1974, all'onere di L.29.000.000, la Regione fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 15060 " Borse di studio per medici dirigenti dei servizi di medicina pubblica " del bilancio per l'esercizio medesimo.
Art. 11
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.15070 " Contratti di ricerca con studenti in medicina e chirurgia iscritti in una facoltà dell'Emilia - Romagna "( cni) - (titolo I - sezione III - rubrica 2a - categoria 4a).
L.29.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.15060 " Borse di studio per medici dirigenti dei servizi di medicina pubblica ".
L.29.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 agosto 1974

Espandi Indice