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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 42

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI, PROVINCE, ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E LORO CONSORZI PER L'AVVIO ED IL MIGLIORAMENTO DI ATTIVITA' TERMALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 27 agosto 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nella prospettiva di una disciplina organica delle attività delle stazioni termali, la presente legge interviene con contributi al fine di potenziare le terme a gestione pubblica che siano qualificate per specifiche caratteristiche delle acque, sotto l'aspetto terapeutico, con particolare riguardo ai momenti della prevenzione e della riabilitazione.
I contributi di cui al comma precedente sono erogati in favore dei Comuni, delle Province, degli Enti di diritto pubblico e dei loro Consorzi sia per iniziative di avvio che per iniziative di miglioramento.
Art. 2
Le amministrazioni interessate dovranno allegare alla domanda di contributo i seguenti documenti:
a) copia della deliberazione o delle deliberazioni dell' organo competente con le quali si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale, si approva il progetto di massima tecnico - finanziario delle attività da realizzare e si indicano i mezzi per far fronte alla spesa complessiva;
b) relazione tecnica sulle specifiche qualità terapeutiche delle acque, corredata di dati statistici sulla frequenza degli utenti negli ultimi tre anni con relativo quadro nosologico.
Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Giunta regionale entro 60 giorni (sessanta) dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
La Giunta regionale istruisce le domande presentate e formula le proposte per un piano di distribuzione dei fondi. Il Consiglio esamina tali proposte e le approva.
Art. 5
Nella concessione dei contributi verrà tenuto conto delle domande connesse alla realizzazione delle seguenti finalità:
a) qualificazione, sotto l'aspetto sanitario, delle restazioni di assistenza termale, anche con l'acquisto di attrezzature di tipo diagnostico e terapeutico inerenti la specificità delle acque e con la costruzione, l'adattamento o l'ampliamento di strutture e reparti;
b) organizzazione di servizi di rilevazione statistica epidemiologica, attuazione di indagini documentative di particolari patologie comuni a determinati gruppi di utenti;
c) ricerche ed interventi per sistemazione dei bacini e delle sorgenti, al fine di preservare ed incrementare il patrimonio idrologico.
Art. 6
Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all' articolo 1 della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di L.200.000.000.
All'onere di cui al 1 comma del presente articolo l'amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 ed il prelievo di pari importo:
a) quanto a L.100.000.000 dal fondo di cui al Cap. 75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " quota residua della somma assegnata dallo Stato per l'esercizio 1973 in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, secondo quanto consentito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
b) quanto a L.100.000.000 dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 relativo al fondo per i programmi regionali di sviluppo assegnato in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per l'esercizio 1974.
Art. 7
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap.75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " (art. 9 legge 16- 5- 1970, n. 281 Sito esterno)
L.100.000.000
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.65800 " Contributi a Comuni, Province, loro Consorzi ed altri Enti di diritto pubblico per l'avvio ed il miglioramento delle attività termali "( cni) - (Titolo II - Sezione III - Categoria 11 - Rubrica 1a)
L.200.000.000
b)Variazioni in diminuzione:
Cap.75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " (art. 9 legge 16- 5- 1970, n. 281 Sito esterno)
L.100.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 agosto 1974

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