LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 43
INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 27 agosto 1974
Art. 2
Programmi di intervento
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i programmi di intervento e la conseguente destinazione dei finanziamenti relativamente alle opere di cui alla lettera a) del precedente articolo 1.
La Giunta regionale assume le deliberazioni relative alle opere di cui alla lettera b) ed agli interventi di cui alla lettera c) dello stesso articolo 1.
La Giunta regionale formula le sue proposte, ed assume le sue deliberazioni di cui ai precedenti commi, previa consultazione delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, dei Comuni e delle rappresentanze dei comprensori interessati.