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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 43

INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 27 agosto 1974

Art. 3
Esecuzione delle opere
Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere la Regione provvede direttamente attraverso i propri uffici del genio civile.
I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi regionali.
L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere.
La Giunta provvede altresì alla emanazione di tutti gli atti successivi all'approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori.
La Giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente al Presidente o a singoli componenti della Giunta regionale secondo le direttive dalla stessa deliberate.
Rimane comunque demandata alla competenza della Giunta l'approvazione degli atti di collaudo.
Per le opere di cui alla presente legge restano applicabili nei confronti delle Amministrazioni provinciali e comunali e dei loro consorzi le norme di cui alla legge 24 giugno 1929 n. 1137 Sito esterno.
Nell'ambito del rapporto di cui alla stessa legge, la Giunta provvede all'erogazione dei finanziamenti con le seguenti modalità:
a) 30% previa produzione da parte degli enti attuatori dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato, oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 50% previa dimostrazione da parte degli enti attuatori di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori predetti almeno i 2/ 3 della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 20% in sede di omologazione degli atti di collaudo.
Su richiesta degli enti attuatori, la Giunta regionale potrà disporre a favore degli stessi l'avvalimento degli uffici regionali del genio civile o il comando del relativo personale secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1973 n. 68.

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