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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 43

INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 27 agosto 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
In base al DPR 15 gennaio 1972 n. 8 Sito esterno la Regione assume a proprio carico l'esecuzione e la manutenzione di opere per la ristrutturazione e la riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia - Romagna.
Tali opere riguardano i porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (2a e 3a classe della 2a categoria), ed il porto di Goro; le stesse sono finalizzate all'incremento delle attività marittime e dallo sviluppo socio - economico della fascia costiera e dell'entroterra, secondo le linee della programmazione regionale e comprensoriale, con particolare riguardo alle esigenze della pesca. Gli interventi comprendono:
a) la costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività regionale portuale, l'installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonchè per il traffico dei passeggeri;
b) la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere, degli impanti e delle attrezzature di cui alla lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nonchè l'illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali;
c) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effossori e di servizio.
Per quanto riguarda le spese sostenute dalla Regione Emilia - Romagna per l'esecuzione di opere portuali, a far tempo dal 1 aprile 1972 cessano di avere efficacia le norme, di cui al RD 2 aprile 1885 n. 3095, relative al rimborso da parte dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali delle spese stesse.
Art. 2
Programmi di intervento
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i programmi di intervento e la conseguente destinazione dei finanziamenti relativamente alle opere di cui alla lettera a) del precedente articolo 1.
La Giunta regionale assume le deliberazioni relative alle opere di cui alla lettera b) ed agli interventi di cui alla lettera c) dello stesso articolo 1.
La Giunta regionale formula le sue proposte, ed assume le sue deliberazioni di cui ai precedenti commi, previa consultazione delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, dei Comuni e delle rappresentanze dei comprensori interessati.
Art. 3
Esecuzione delle opere
Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere la Regione provvede direttamente attraverso i propri uffici del genio civile.
I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi regionali.
L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere.
La Giunta provvede altresì alla emanazione di tutti gli atti successivi all'approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori.
La Giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente al Presidente o a singoli componenti della Giunta regionale secondo le direttive dalla stessa deliberate.
Rimane comunque demandata alla competenza della Giunta l'approvazione degli atti di collaudo.
Per le opere di cui alla presente legge restano applicabili nei confronti delle Amministrazioni provinciali e comunali e dei loro consorzi le norme di cui alla legge 24 giugno 1929 n. 1137 Sito esterno.
Nell'ambito del rapporto di cui alla stessa legge, la Giunta provvede all'erogazione dei finanziamenti con le seguenti modalità:
a) 30% previa produzione da parte degli enti attuatori dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato, oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 50% previa dimostrazione da parte degli enti attuatori di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori predetti almeno i 2/ 3 della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 20% in sede di omologazione degli atti di collaudo.
Su richiesta degli enti attuatori, la Giunta regionale potrà disporre a favore degli stessi l'avvalimento degli uffici regionali del genio civile o il comando del relativo personale secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1973 n. 68.
Art. 4
Variazioni di bilancio
Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministro del Tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe) recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.
Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1974 n. 8 Sito esterno recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.
Art. 5
Autorizzazione di spesa
Per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei porti di cui alla lettera a) dell'articolo 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di L.2.000.000.000.
Per la esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il mantenimento di idonei fondali alle imboccature, nonchè per la illuminazione e la pulizia dei medesimi, di cui alla lettera
b) dell'articolo 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la utilizzazione della somma di Lire 400.000.000 di cui al capitolo 36100 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974.
Per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effossori e di servizio, di cui alla lettera c) dell'art. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la utilizzazione della somma di L.140.000.000 di cui al capitolo 73370 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974.
Art. 6
Copertura finanziaria
Ai nuovi oneri di L.2.000.000.000 derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al 1 comma del precedente articolo 5, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974, ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio medesimo, relativo all'assegnazione statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 Sito esterno, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce inclusa nell'elenco n. 5 annesso al bilancio per l'esercizio finanziario 1974.
Art. 7
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap. 75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " L.2.000.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap. 73355 " Costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività regionale portuale, l'installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonchè per il traffico dei passeggeri, nei porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (2a e 3a classe della 2a categoria)e nel porto di Goro "(cni) - (Titolo II - Sezione IV - Categoria 9a - Rubrica 16a) L.2.000.000.000
Art. 8
Norma finale
La legge regionale che disciplinerà organicamente i settori di competenza regionale relativi al sistema portuale dell'Emilia - Romagna, e che conferirà la delega delle relative funzioni amministrative, detterà anche le opportune norme di raccordo con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 agosto 1974

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