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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 44

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 46 " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA PER VIAGGIATORI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 27 agosto 1974

Art. 3
Le domande di contributo, redatte separatamente per ogni tipo di contributo richiesto, sono rivolte al Presidente della Giunta regionale, corredate della relativa delibera dei competenti organi dell'ente richiedente.
Dette domande devono essere prodotte: per il 1974 entro quaranta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; per gli anni 1975, 1976 e 1977 entro il 30 aprile degli anni predetti.
Dette domande oltre ad una adeguata illustrazione della pertinenza delle spese all'oggetto ed alle finalità stabilite dalla legge, devono contenere elementi sufficienti a dimostrare la rispondenza delle spese stesse alle linee direttive di un organico piano di sviluppo, ad ambito previsionale anche poliennale, dei servizi di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, da esercitare in gestione diretta ai sensi del TU 15 ottobre 1925, numero 2578.

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