Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 44

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 46 " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA PER VIAGGIATORI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 27 agosto 1974

Art. 4
Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale delibera il programma di ripartizione dei contributi, tenendo conto dei fondi disponibili, della situazione finanziaria degli enti richiedenti, della rispondenza delle spese alla programmazione regionale. A questo ultimo fine dovrà aversi particolare riguardo al fatto che il complesso delle linee di trasporto comprese in un bacino di traffico viene gestito dagli enti locali interessati mediante consorzi costituiti ai sensi del TU 15 ottobre 1925, n. 2578.
L'entità dei contributi assegnabile in base al programma di ripartizione è comunicata agli enti richiedenti.
Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione del programma di ripartizione, dispone l'erogazione dei singoli contributi su presentazione dei prescritti documenti attestanti la reale effettuazione delle spese.

Espandi Indice