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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 44

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 46 " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA PER VIAGGIATORI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 27 agosto 1974

Art. 6
Agli oneri derivanti dai predetti interventi finanziari, l'Amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione sullo stato di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 di appositi capitoli di spesa dotati di uno stanziamento annuo di L.3.500.000.000, la cui copertura è garantita dall'assegnazione annua statale di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
Per l'esercizio 1974 l'Amministrazione regionale provvede mediante il prelevamento della somma di L.3.500.000.000 dal fondo di cui al capitolo 75200 relativo al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

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