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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 44

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 46 " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED AI LORO CONSORZI PER L'ACQUISIZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA PER VIAGGIATORI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 27 agosto 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per l'attuazione degli interventi finanziari previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 46 Sito esterno, nel testo modificato della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di L.14.000.000.000 per gli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 in ragione di L.3.500.000.000 annue.
Art. 2
All'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 46 Sito esterno è aggiunto il seguente comma:
Nella stessa misura del comma precedente può essere concesso un contributo per l'acquisto di natanti da impiegare in servizio di linea, per viaggiatori, di navigazione interna da svolgere in gestione diretta ai sensi del predetto TU n. 2578.
Art. 3
Le domande di contributo, redatte separatamente per ogni tipo di contributo richiesto, sono rivolte al Presidente della Giunta regionale, corredate della relativa delibera dei competenti organi dell'ente richiedente.
Dette domande devono essere prodotte: per il 1974 entro quaranta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; per gli anni 1975, 1976 e 1977 entro il 30 aprile degli anni predetti.
Dette domande oltre ad una adeguata illustrazione della pertinenza delle spese all'oggetto ed alle finalità stabilite dalla legge, devono contenere elementi sufficienti a dimostrare la rispondenza delle spese stesse alle linee direttive di un organico piano di sviluppo, ad ambito previsionale anche poliennale, dei servizi di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, da esercitare in gestione diretta ai sensi del TU 15 ottobre 1925, numero 2578.
Art. 4
Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale delibera il programma di ripartizione dei contributi, tenendo conto dei fondi disponibili, della situazione finanziaria degli enti richiedenti, della rispondenza delle spese alla programmazione regionale. A questo ultimo fine dovrà aversi particolare riguardo al fatto che il complesso delle linee di trasporto comprese in un bacino di traffico viene gestito dagli enti locali interessati mediante consorzi costituiti ai sensi del TU 15 ottobre 1925, n. 2578.
L'entità dei contributi assegnabile in base al programma di ripartizione è comunicata agli enti richiedenti.
Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione del programma di ripartizione, dispone l'erogazione dei singoli contributi su presentazione dei prescritti documenti attestanti la reale effettuazione delle spese.
Art. 5
Alle domande di contributo prodotte entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge 18 dicembre 1973, n. 46 Sito esterno continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni di detta legge.
Art. 6
Agli oneri derivanti dai predetti interventi finanziari, l'Amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione sullo stato di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 di appositi capitoli di spesa dotati di uno stanziamento annuo di L.3.500.000.000, la cui copertura è garantita dall'assegnazione annua statale di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
Per l'esercizio 1974 l'Amministrazione regionale provvede mediante il prelevamento della somma di L.3.500.000.000 dal fondo di cui al capitolo 75200 relativo al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
Art. 7
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.74150 " Contributi straordinari alle Province, ai Comuni ed ai loro Consorzi per la acquisizione ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto di linea per viaggiatori " (Titolo II, Sezione IV - Rubrica 18a - Categoria 11a)
L.3.500.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte a provvedimenti regionali in corso di approvazione "
L.3.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 agosto 1974

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