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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 45

RIFINANZIAMENTO E INTEGRAZIONE PER GLI ESERCIZI 1974 - 1975 DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2 - LETT A) E B) - DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1972, N. 14 " CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ASILI NIDO COMUNALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 131 del 28 agosto 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, è autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di Lire 350.000.000.
Nel caso che, attuati gli interventi di cui all'art. 2, lettera a), abbiano a sussistere disponibilità residue, sono assegnati sullo stanziamento di cui al I comma contributi nella forma di concorso alle spese di gestione, anche a favore di asili - nido la cui attività si protragga per tutto il corso dell'anno e che non abbiano beneficiato nel medesimo esercizio finanziario del contributo previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 Sito esterno.
La misura di tale contributo è stabilita in lire 20.000.000.
Le modalità e i termini per la concessione sono quelli previsti dagli artt. 3, 5, 9 della lr 22 dicembre 1972, n. 14.
Per l'attuazione degli interventi di cui al I comma della presente legge la Regione Emilia - Romagna stanzierà sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 la somma di lire 450.000.000, la cui copertura finanziaria sarà determinata con distinto provvedimento legislativo regionale da approvare in concomitanza con la approvazione del progetto di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui lo stesso progetto autorizzerà l'acquisizione, e tenuto conto dell' assegnazione per l'esercizio 1975 della quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione medesima.
L'efficacia delle disposizioni della presente legge, limitatamente agli interventi di cui al comma precedente relativi all'esercizio 1975, è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo richiamato nel comma medesimo.
Art. 2
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, è autorizzata rispettivamente per gli esercizi 1974 e 1975 la spesa di: L.60.000.000 quanto al 1974 L.60.000.000 quanto al 1975
Le modalità e i termini per la concessione sono quelli previsti dagli artt. 3, 6, 9 della lr 22 dicembre 1972, n. 14.
Art. 3
All'onere di L.350.000.000, derivante dalla attuazione dell'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede per l'esercizio 1974 mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce inclusa nell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.
All'onere di L.60.000.000, derivante dalla attuazione dell'art. 2 della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede, per l'esercizio 1974, mediante il prelievo di pari importo dai fondi di cui al capitolo 75100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce inclusa nell' elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo.
Art. 4
Al bilancio per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.350.000.000
Cap.75100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.60.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.21200 " Concorso nelle spese di gestione degli asili - nido, la cui attività inizi ad esercizio inoltrato e la cui spesa annua di gestione sia inferiore a venti milioni( lr 22 dicembre 1972, n. 14, art. 2, lett. a) "
L.350.000.000
Cap.65400 " Concorso nelle spese per il riadattamento di edifici già di proprietà di comuni o di consorzi di comuni da destinare ad asili - nido( lr 22 dicembre 1972, n. 14, art. 2, lett. b) "
L.60.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 agosto 1974

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