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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974

Art. 2
Compiti dell'Istituto
L'Istituto, sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale e delle direttive della Giunta, in considerazione di analoghe attività svolte dallo Stato e in eventuale collaborazione con lo stesso, svolge attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione. L'Istituto provvede:
a) a costituire un inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e ad elaborare il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
b) a definire i programmi e le metodologie uniformi per il censimento di detti beni;
c) a stabilire convenzioni con Province, Comuni o Comunità montane e Comprensori ai fini del censimento svolto da tali Enti; a coordinare l'attuazione o ad assicurarla con intervento diretto;
d) a fornire consulenze e sussidi tecnici agli Enti locali interessati per l'effettuazione del censimento e per l'attività culturale e di diffusione dei risultati;
e) a formare personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto, nell'ambito della normativa predisposta dalle leggi regionali.
L'Istituto è organo di consulenza della Regione e degli Enti locali per quanto attiene alle indagini, alla valorizzazione e al restauro del patrimonio storico ed artistico e ad ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, nonchè alla tutela, valorizzazione e conservazione dei centri storici.

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