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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974

Art. 5
Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:
a) dal Presidente, che lo presiede, eletto dal Consiglio regionale secondo le modalità di cui all' articolo 62 dello statuto della Regione;
b) da tredici membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a sette nomi;
c) da due rappresentanti per ogni Provincia, di cui uno designato dal Consiglio provinciale e uno dal Consiglio del Comune capoluogo.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dell'Istituto, di propria iniziativa o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
Può essere altresì convocato dal Presidente della Regione.
Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la deliberazione dello statuto e del Regolamento nonchè per le loro modifiche, è necessaria la maggioranza assoluta.
I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Consiglio di amministrazione è sciolto con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell' Istituto. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto.
Gli organi disciolti devono essere ricostituiti, nel termine di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

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