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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974

Art. 6
Compiti del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione:
a) elegge a maggioranza, tra i suoi membri, nella prima seduta, due Vicepresidenti;
b) delibera i programmi generali e di attuazione, sentito il Comitato regionale per i beni culturali, e li sottopone per l'approvazione al Consiglio regionale;
c) delibera i singoli programmi di ricerca;
d) delibera lo statuto e le sue modificazioni;
e) delibera il regolamento interno, ivi compresi la pianta organica del personale dipendente e il trattamento giuridico ed economico dello stesso;
f) predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, lo approva sentito il parere del Comitato regionale per i beni culturali e lo sottopone alla ratifica del Consiglio regionale, osservate le modalità previste dall'articolo 18 della presente legge;
g) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo e del personale ricercatore;
h) delibera i contratti con i collaboratori e i consulenti esterni della cui opera l'Istituto si avvale;
i) delibera le convenzioni relative a ricerche e a studi da effettuare da parte dell'Istituto e che comportino specifici finanziamenti;
l) delibera sulle locazioni, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili e, nei limiti previsti dal regolamento interno, dei beni mobili;
m) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni;
n) adotta ogni altro provvedimento ad esso demandato dallo statuto e dal regolamento.

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