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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974

Art. 7
Il Presidente e i Vicepresidenti
Il Presidente, eletto nelle forme di cui all'articolo 5, ha la rappresentanza legale e processuale dell' Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione, ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso, propone a quest' ultimo ogni provvedimento relativo al personale amministrativo dipendente; assume ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dal regolamento interno.
I Vicepresidenti, eletti nelle forme di cui al precedente articolo, sostituiscono, su sua designazione, il Presidente in caso di propria assenza o impedimento, o lo sostituiscono, per sua delega, anche per singoli incarichi.

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