LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46
COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974
Art. 8
Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell' Istituto, nonchè di accertare la regolarità delle scritture ed operazioni contabili e di effettuare riscontro di cassa.
I tre membri effettivi sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due; i due membri supplenti sono eletti con voto limitato ad uno. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Dei risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce, oltre che al Consiglio di amministrazione, alla Giunta e al Consiglio regionali.