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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974

Art. 10
Il Comitato consultivo per i beni artistici, culturali e naturali
Il Comitato potrà cooptare per la trattazione di affari particolari altri rappresentanti di Amministrazioni pubbliche, nonchè di Enti e Istituti culturali e in particolare i direttori o funzionari dei musei e biblioteche della regione, rappresentanti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali( ANAS), delle Ferrovie dello Stato, dell'Ente nazionale per l'energia elettrica( ENEL) e dell'Amministrazione del demanio civile e militare. Il Comitato resta in carica tre anni.
Allo scadere del triennio di carica dei membri eletti dal Consiglio regionale decadono tutti i componenti.
I componenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h) restano in carica per la durata della carica che dà loro titolo per essere componenti del Comitato consultivo regionale. Gli altri componenti restano in carica sino a quando dura la delega loro conferita.

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