Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974

Art. 16
Personale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
L'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento del personale. Ove la natura del rapporto lo consenta, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto è equiparato a quello della Regione.
Il personale della Regione può essere comandato presso l'Istituto con deliberazione della Giunta regionale e, qualora si tratti di personale assegnato alla Presidenza del Consiglio, con deliberazione della regionale adottata d' intesa con la Presidenza.
L'Istituto non può procedere all'assunzione di personale prima di avere fatto richiesta alla Giunta regionale se intenda comandare presso di esso personale dipendente dalla Regione.

Espandi Indice