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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974

Art. 18
Esecutività delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e controlli sulle medesime
Copia delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al Presidente della Regione entro tre giorni dalla loro adozione.
Il Presidente della Regione, entro otto giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero, se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il Presidente della Regione può chiederne alla Giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, informandone la competente Commissione consiliare che può esprimersi in merito entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto. L'annullamento deve essere pronunciato entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.
Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura l'inoltro alla competente Commissione consiliare.
Il regolamento, lo statuto e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonchè quelle relative ai programmi generali di attività, diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del Consiglio regionale; le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmesse alla Regione entro il primo settembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è presentato al Consiglio regionale, per la ratifica, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

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