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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale13/04/2023

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/08/1974

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974

Art. 9
Il Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 4 - secondo comma - lettera a), fra persone di sicura esperienza e di alta qualificazione culturale.
L'incarico è conferito per un quinquennio, secondo condizioni stabilite contrattualmente, ed è rinnovabile.
Il Direttore cura il funzionamento dell'Istituto e partecipa, con facoltà di esprimere il proprio parere senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Partecipa, altresì, alle riunioni del Comitato consultivo.
In particolare il Direttore presiede:
- all'attività amministrativa dell'Istituto;
- alle attività di studio e di ricerca.
E' inoltre responsabile dell'attuazione degli studi e delle ricerche effettuati dall'Istituto.
Per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di studio e di ricerca il Direttore è affiancato dai responsabili delle singole ricerche, assieme ai quali elabora anche i programmi di ricerca dell'Istituto, da sottoporre, per quanto di sua competenza, al Consiglio d' amministrazione.

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