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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974

Art. 13
Commissioni provinciali, comprensoriali e comunali
Con deliberazioni dei Consigli degli enti di cui all'articolo 2, con particolare riguardo ai centri storici più importanti, possono essere istituite Commissioni consultive.
Le Commissioni comunali o comprensoriali hanno il compito di concorrere all'attività promozionale delle singole comunità, in ordine alla politica dei beni culturali, in particolare per il censimento e l'inventario dei detti beni nel territorio del Comune.
Le Commissioni provinciali svolgono funzione di coordinamento dei dibattiti e delle ricerche eseguite dall'Istituto sia nello svolgimento della sua attività generale, sia nell'attività di ricerca specifica su contratto.
L'Istituto promuove criteri per la composizione di dette Commissioni.

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