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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 28 agosto 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Costituzione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna
E' costituito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna.
L'Istituto costituisce uno strumento della programmazione regionale nel settore dei beni artistici, culturali e naturali, nell'ambito delle competenze regionali.
L'Istituto ha personalità giuridica ed il suo funzionamento è regolato dalla presente legge nonchè da uno statuto e da un regolamento. Lo statuto e il regolamento sono deliberati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, sentiti i propri organi, e approvati dal Consiglio regionale.
Art. 2
Compiti dell'Istituto
L'Istituto, sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale e delle direttive della Giunta, in considerazione di analoghe attività svolte dallo Stato e in eventuale collaborazione con lo stesso, svolge attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione. L'Istituto provvede:
a) a costituire un inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e ad elaborare il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
b) a definire i programmi e le metodologie uniformi per il censimento di detti beni;
c) a stabilire convenzioni con Province, Comuni o Comunità montane e Comprensori ai fini del censimento svolto da tali Enti; a coordinare l'attuazione o ad assicurarla con intervento diretto;
d) a fornire consulenze e sussidi tecnici agli Enti locali interessati per l'effettuazione del censimento e per l'attività culturale e di diffusione dei risultati;
e) a formare personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto, nell'ambito della normativa predisposta dalle leggi regionali.
L'Istituto è organo di consulenza della Regione e degli Enti locali per quanto attiene alle indagini, alla valorizzazione e al restauro del patrimonio storico ed artistico e ad ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, nonchè alla tutela, valorizzazione e conservazione dei centri storici.
Art. 3
Attività dell'Istituto
L'Istituto opera, secondo programmi annuali e pluriennali, sia direttamente che tramite convenzioni con Enti ed Istituti per fini connessi con la propria attività.
L'Istituto inoltre può stipulare volta per volta, con gli Enti ed Istituti predetti, contratti di ricerca per indagini e studi particolari.
Art. 4
Organi dell'Istituto
Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti. Sono organi consultivi dell'Istituto:
d) il Comitato regionale per i beni culturali;
e) le Commissioni comunali o comprensoriali;
f) le Commissioni provinciali;
g) le Commissioni per le zone storiche di confine.
I predetti organi consultivi sono anche organi di consulenza della Giunta regionale. Allorchè sono convocati a tal fine, la riunione è presieduta dall'Assessore regionale competente.
Art. 5
Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:
a) dal Presidente, che lo presiede, eletto dal Consiglio regionale secondo le modalità di cui all' articolo 62 dello statuto della Regione;
b) da tredici membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a sette nomi;
c) da due rappresentanti per ogni Provincia, di cui uno designato dal Consiglio provinciale e uno dal Consiglio del Comune capoluogo.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente dell'Istituto, di propria iniziativa o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
Può essere altresì convocato dal Presidente della Regione.
Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la deliberazione dello statuto e del Regolamento nonchè per le loro modifiche, è necessaria la maggioranza assoluta.
I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Consiglio di amministrazione è sciolto con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell' Istituto. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto.
Gli organi disciolti devono essere ricostituiti, nel termine di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Art. 6
Compiti del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione:
a) elegge a maggioranza, tra i suoi membri, nella prima seduta, due Vicepresidenti;
b) delibera i programmi generali e di attuazione, sentito il Comitato regionale per i beni culturali, e li sottopone per l'approvazione al Consiglio regionale;
c) delibera i singoli programmi di ricerca;
d) delibera lo statuto e le sue modificazioni;
e) delibera il regolamento interno, ivi compresi la pianta organica del personale dipendente e il trattamento giuridico ed economico dello stesso;
f) predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, lo approva sentito il parere del Comitato regionale per i beni culturali e lo sottopone alla ratifica del Consiglio regionale, osservate le modalità previste dall'articolo 18 della presente legge;
g) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo e del personale ricercatore;
h) delibera i contratti con i collaboratori e i consulenti esterni della cui opera l'Istituto si avvale;
i) delibera le convenzioni relative a ricerche e a studi da effettuare da parte dell'Istituto e che comportino specifici finanziamenti;
l) delibera sulle locazioni, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili e, nei limiti previsti dal regolamento interno, dei beni mobili;
m) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni;
n) adotta ogni altro provvedimento ad esso demandato dallo statuto e dal regolamento.
Art. 7
Il Presidente e i Vicepresidenti
Il Presidente, eletto nelle forme di cui all'articolo 5, ha la rappresentanza legale e processuale dell' Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione, ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso, propone a quest' ultimo ogni provvedimento relativo al personale amministrativo dipendente; assume ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dal regolamento interno.
I Vicepresidenti, eletti nelle forme di cui al precedente articolo, sostituiscono, su sua designazione, il Presidente in caso di propria assenza o impedimento, o lo sostituiscono, per sua delega, anche per singoli incarichi.
Art. 8
Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell' Istituto, nonchè di accertare la regolarità delle scritture ed operazioni contabili e di effettuare riscontro di cassa.
I tre membri effettivi sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due; i due membri supplenti sono eletti con voto limitato ad uno. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Dei risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce, oltre che al Consiglio di amministrazione, alla Giunta e al Consiglio regionali.
Art. 9
Il Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 4 - secondo comma - lettera a), fra persone di sicura esperienza e di alta qualificazione culturale.
L'incarico è conferito per un quinquennio, secondo condizioni stabilite contrattualmente, ed è rinnovabile.
Il Direttore cura il funzionamento dell'Istituto e partecipa, con facoltà di esprimere il proprio parere senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Partecipa, altresì, alle riunioni del Comitato consultivo.
In particolare il Direttore presiede:
- all'attività amministrativa dell'Istituto;
- alle attività di studio e di ricerca.
E' inoltre responsabile dell'attuazione degli studi e delle ricerche effettuati dall'Istituto.
Per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di studio e di ricerca il Direttore è affiancato dai responsabili delle singole ricerche, assieme ai quali elabora anche i programmi di ricerca dell'Istituto, da sottoporre, per quanto di sua competenza, al Consiglio d' amministrazione.
Art. 10
Il Comitato consultivo per i beni artistici, culturali e naturali
Il Comitato potrà cooptare per la trattazione di affari particolari altri rappresentanti di Amministrazioni pubbliche, nonchè di Enti e Istituti culturali e in particolare i direttori o funzionari dei musei e biblioteche della regione, rappresentanti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali( ANAS), delle Ferrovie dello Stato, dell'Ente nazionale per l'energia elettrica( ENEL) e dell'Amministrazione del demanio civile e militare. Il Comitato resta in carica tre anni.
Allo scadere del triennio di carica dei membri eletti dal Consiglio regionale decadono tutti i componenti.
I componenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e h) restano in carica per la durata della carica che dà loro titolo per essere componenti del Comitato consultivo regionale. Gli altri componenti restano in carica sino a quando dura la delega loro conferita.
Art. 11
Compiti del Comitato consultivo
Il Comitato si riunisce nella sede dell'Istituto o presso la sede della Regione stessa almeno due volte l'anno. Il Comitato, a norma dell'articolo 6, fa proposte, esprime pareri e formula orientamenti sull'attività dell'Istituto e sui temi generali relativi alla politica regionale dei beni culturali nonchè sulle linee di attività dell'Istituto.
Il Comitato consultivo formula inoltre pareri al Consiglio di amministrazione nel caso in cui sia richiesto dalla presente legge o dallo statuto; si pronuncia su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Consiglio o dalla Giunta regionali nonchè dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Il Comitato consultivo è convocato dal Presidente dell'Istituto e ogni qualvolta lo richieda un quarto dei componenti.
Art. 12
Commissioni del Comitato consultivo
Il Comitato consultivo può decidere di articolarsi in Commissioni di studio e di proposta.
Dette Commissioni possono chiamare a partecipare ai lavori anche persone estranee al Comitato stesso.
Art. 13
Commissioni provinciali, comprensoriali e comunali
Con deliberazioni dei Consigli degli enti di cui all'articolo 2, con particolare riguardo ai centri storici più importanti, possono essere istituite Commissioni consultive.
Le Commissioni comunali o comprensoriali hanno il compito di concorrere all'attività promozionale delle singole comunità, in ordine alla politica dei beni culturali, in particolare per il censimento e l'inventario dei detti beni nel territorio del Comune.
Le Commissioni provinciali svolgono funzione di coordinamento dei dibattiti e delle ricerche eseguite dall'Istituto sia nello svolgimento della sua attività generale, sia nell'attività di ricerca specifica su contratto.
L'Istituto promuove criteri per la composizione di dette Commissioni.
Art. 14
Commissioni per le zone storiche di confine
Possono essere istituite Commissioni intercomunali o interprovinciali per le zone storiche di confine, d' intesa con le Regioni interessate, secondo i criteri indicati nello statuto dell'Istituto e con i compiti che di volta in volta verranno determinati per le singole Commissioni.
Art. 15
Finanziamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
L'Istituto provvede alla sua attività:
a) con il contributo annuale, determinato dalla presente legge;
b) con eventuali contributi speciali della Regione che verranno determinati di volta in volta per particolari attività didattiche, di ricerca o di restauro;
c) con contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;
d) con i proventi dei contratti di ricerca e con altri proventi derivanti dall'attività dell'Istituto.
Art. 16
Personale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
L'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento del personale. Ove la natura del rapporto lo consenta, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto è equiparato a quello della Regione.
Il personale della Regione può essere comandato presso l'Istituto con deliberazione della Giunta regionale e, qualora si tratti di personale assegnato alla Presidenza del Consiglio, con deliberazione della regionale adottata d' intesa con la Presidenza.
L'Istituto non può procedere all'assunzione di personale prima di avere fatto richiesta alla Giunta regionale se intenda comandare presso di esso personale dipendente dalla Regione.
Art. 17
Incarichi di lavoro
L'Istituto potrà stipulare contratti e convenzioni di ricerca con ricercatori, con organi dello Stato e con Enti pubblici, con Università e Istituti universitari, con Istituzioni ecclesiastiche ed Associazioni culturali e protezionistiche.
Art. 18
Esecutività delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e controlli sulle medesime
Copia delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al Presidente della Regione entro tre giorni dalla loro adozione.
Il Presidente della Regione, entro otto giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero, se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il Presidente della Regione può chiederne alla Giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, informandone la competente Commissione consiliare che può esprimersi in merito entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto. L'annullamento deve essere pronunciato entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.
Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura l'inoltro alla competente Commissione consiliare.
Il regolamento, lo statuto e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonchè quelle relative ai programmi generali di attività, diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del Consiglio regionale; le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmesse alla Regione entro il primo settembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è presentato al Consiglio regionale, per la ratifica, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
Art. 19
Autorizzazione di spesa
Per la erogazione del contributo annuale regionale di funzionamento, di cui all'articolo 15 - lettera a) della presente legge, la Regione è autorizzata a stanziare per l'anno 1974 la somma di lire 50.000.000. Per gli anni successivi al 1974, l'entità del contributo sarà determinata annualmente con separato provvedimento legislativo regionale da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio per gli esercizi finanziari dal 1975 in poi, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno la acquisizione e tenuto conto della assegnazione per gli esercizi 1975 e successivi della quota del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.
Art. 20
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1974, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari somma dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1973, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce di cui all'elenco n. 2 annesso al bilancio medesimo, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.
Art. 21
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.50.000.000
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap.13170 " Contributo annuo di funzionamento all'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali "( cni) (Titolo I - Sezione II - Categoria IV - Rubrica V)
L.50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 agosto 1974

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