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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1974, n. 47

RIFINANZIAMENTO, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 21 NOVEMBRE 1973, N. 37, " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI" E 26 NOVEMBRE 1973, N. 39, " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE INIZIATIVE DELLE FORME ASSOCIATIVE FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALLA COOPERAZIONE DI CONSUMO NELLA FASE DI VENDITA DELLE MERCI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 134 del 30 agosto 1974

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - RIFINANZIAMENTO E MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 21 NOVEMBRE 1973, N. 37 E 26 NOVEMBRE 1973, N. 39
Espandere area cap1 Capo II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI PER LE INIZIATIVE PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI 21 NOVEMBRE 1973, N. 37 E 26 NOVEMBRE 1973, N. 39
Espandere area cap1 Capo III - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
Espandere area cap1 Capo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
RIFINANZIAMENTO E MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 21 NOVEMBRE 1973, N. 37 E 26 NOVEMBRE 1973, N. 39
Art. 1
Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1973, n. 37 Sito esterno è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la elevazione dello stanziamento di spesa da L.200.000.000 a L.250.000.000.
Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 4 della legge 26 novembre 1973, n. 39 Sito esterno è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di L.250.000.000.
Art. 2
Alla legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, sono apportate le seguenti modifiche:
-
il terzo comma dell'art. 5 è così integrato:
" Le domande relative all'anno 1975 possono riguardare opere i cui lavori siano iniziati dopo il 1 gennaio 1974 o forniture eseguite dopo la data predetta "
-
Dopo il terzo comma dello stesso articolo è aggiunto
" Il certificato di iscrizione al registro delle cooperative sezione consumo - per le cooperative di consumo che svolgono attività di commercio al dettaglio; copia dell'atto costitutivo e dello statuto per i gruppi di acquisto e loro consorzi indicati ai punti a), b), c) dell'art. 3 nonchè per i consorzi fra le cooperative di consumo "
All'art. 7, primo comma, dopo la dizione:
" da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nella regione; "
viene aggiunto:
" da un esperto designato dall'unione regionale camere di commercio "
Art. 3
Alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
-
All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:
" In quest' ultimo caso alle cooperative di garanzia, già ammesse a contributo regionale, la regione potrà corrispondere un ulteriore contributo pari all'importo delle quote di capitale sociale versate dai nuovi soci e, comunque, non superiore alla differenza fra il capitale sociale versato dai soci preso a base per la concessione del primo contributo ed il capitale sociale risultante versato dai soci alla data di presentazione della nuova domanda "
.
-
Il terzo comma dell'art. 5 è così integrato:
" Le domande relative all'anno 1975 possono riguardare opere i cui lavori siano iniziati dopo il 1 gennaio 1974 o forniture eseguite dopo la data predetta ".
-
Dopo il terzo comma dello stesso articolo è aggiunto
" Il certificato di iscrizione al registro delle cooperative sezione consumo - per le cooperative di consumo che svolgono attività di commercio al dettaglio; copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le cooperative o altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio al dettaglio indicate al punto a) dell'articolo 3 ".
-
All'art. 7, primo comma, dopo la dizione:
" da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nelle regioni; "
viene aggiunto:
" da un esperto designato dall'unione regionale camere di commercio ".
Capo II
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI PER LE INIZIATIVE PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI 21 NOVEMBRE 1973, N. 37 E 26 NOVEMBRE 1973, N. 39
Art. 4
Negli esercizi 1974 e 1975 la regione concede, in alternativa ai contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39 modificate ai sensi del capo I della presente legge, contributi annui costanti decennali nella misura massima del 4,5% sul 75% della spesa ritenuta ammissibile quale concorso per l'ammortamento di mutui a favore dei gruppi d' acquisto e delle cooperative di consumo e loro consorzi indicati all'art. 3 della legge 21 novembre 1973, n. 37 Sito esterno, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della predetta legge ed a favore di cooperative o altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio al dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi indicati all'art. 3 lettere a) e b) della legge 26 novembre 1973, n. 39 Sito esterno per la realizzazione delle iniziative previste all'art. 2 della medesima legge.
Art. 5
Il contributo regionale potrà essere accordato, nella misura prevista dall'art. 4, per la somma riconosciuta ammissibile dalla commissione tecnica regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 e all'art. 7 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39.
L'importo da ammettere a contributo non potrà comunque essere superiore al mutuo da contrarre e, in ogni caso, non superiore a L.400.000.000.
Art. 6
Le domande per ottenere il contributo, corredate della documentazione prevista rispettivamente dall'articolo 5 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 e dall'art. 5 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate al sindaco del Comune ove si realizza l'iniziativa.
Nella domanda dovrà essere indicato l'istituto di credito col quale il richiedente intende contrarre il mutuo, nonchè il piano finanziario per la realizzazione dell'iniziativa.
Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'anno 1974 debbono essere presentate entro 90 (novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle relative all'anno 1975 dovranno essere presentate entro il mese di febbraio 1975. Esse possono riguardare opere i cui lavori debbano ancora essere iniziati o forniture ancora da eseguire ovvero lavori o forniture che hanno avuto inizio dopo il primo gennaio 1974.
Le domande per iniziative a favore delle quali non sono stati concessi contributi per esaurimento dei fondi relativi all'esercizio 1974 o che hanno avuto, su detto esercizio, contributi relativi a uno stralcio dell'iniziativa da realizzare si considerano riferite anche all'esercizio successivo.
Art. 7
I sindaci dei Comuni trasmettono, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, al Presidente della Giunta regionale le domande ricevute nei termini di cui al terzo comma del precedente articolo 6 e la relativa documentazione.
A detta documentazione dovranno inoltre essere allegati il parere della commissione comunale per il commercio di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 novembre 1971, n. 426 Sito esterno nonchè il parere del comune in ordine alla validità economica della iniziativa e alla sua conformità agli indirizzi urbanistici e alle previsioni di eventuali piani del traffico per le iniziative di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 ovvero in ordine alla conformità della iniziativa agli indirizzi urbanistici e alle previsioni del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita per le iniziative di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39.
Le domande saranno sottoposte all'esame della commissione tecnica regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 e all'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, la quale esprime su di esse, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della pratica, il proprio motivato parere, determina l'ammontare della spesa ammissibile e propone l'ammontare del contributo da concedersi, calcolato nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
Art. 8
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la graduatoria delle domande e l'assegnazione dei contributi.
Sulla base di detta deliberazione e dietro dimostrazione dell'avvenuto affidamento in via di massima del mutuo da parte di un istituto di credito, il Presidente della Giunta provvede alla concessione dei contributi indicando di volta in volta le modalità e i termini di erogazione degli stessi.
L'ammissione a contributo deliberata dalla Giunta per mutui da contrarre decade qualora il richiedente non abbia ottenuto l'ammissione di massima al finanziamento da parte dell'istituto di credito entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione della ammissione a contributo.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione dell'iniziativa risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata con decreto del presidente della giunta.
In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nel decreto di concessione, il contributo viene revocato con decreto del Presidente della giunta.
L'amministrazione regionale verifica l'attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo tramite i propri servizi tecnici o avvalendosi degli uffici del Comune interessato, previa intesa con lo stesso.
Il contributo verrà versato da parte della regione direttamente all'istituto di credito, il quale provvederà ad adeguare i piani di ammortamento riducendo di pari importo la rata a carico del mutuatario.
Art. 9
Per la concessione dei contributi il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito regolanti sia la concessione dei mutui sia le modalità di erogazione dei contributi.
Il richiedente può tuttavia scegliere altri istituti di credito coi quali compiere l'operazione bancaria a condizione che l'istituto prescelto accetti le modalità di corresponsione dei contributi previste dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma precedente.
Art. 10
Per la concessione di contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 è stabilito per l'anno 1974 il limite di impegno di L.100.000.000.
La annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1983 ammonta a lire 100.000.000.
Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 è stabilito per l'anno 1974 il limite di impegno di L.100.000.000.
La annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1983 ammonta a lire 100.000.000.
Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 nonchè all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, la Regione Emilia - Romagna stanzierà altresì sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 ulteriori limiti di impegno rispettivamente di L.100.000.000, per ciascuno dei due interventi sopra richiamati, la cui copertura finanziaria sarà determinata con separato provvedimento legislativo regionale da approvare in concomitanza con l'approvazione del progetto di leggi di bilancio per l'esercizio finanziario 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui lo stesso progetto autorizzerà l'acquisizione e tenuto conto dell'assegnazione per l'esercizio 1975 della quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della regione Emilia - Romagna.
Capo III
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
Art. 11
Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 1, ammontanti a complessive lire 300.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 relativo all'assegnazione statale dei fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nelle apposite voce dell'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione.
Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi annui costanti decennali in conto ammortamento mutui di cui al primo e terzo comma del precedente articolo 10 della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1974 a complessive L.200.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la iscrizione nello stato di previsione della spesa dell'esercizio stesso di due capitoli di spesa dotati ciascuno di uno stanziamento di L.100.000.000, ed il prelevamento di pari somma dal fondo di cui al capitolo 75100 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nelle apposite voci dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio 1974.
Art. 12
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione "
L.200.000.000
Cap.75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 legge 16 maggio 1970 Sito esterno, n. 281) "
L.300.000.000
Variazioni in aumento:
Cap.71100 " Contributo in conto capitale per lo sviluppo di forme associative tra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci "
L.50.000.000
Cap.71110 " Contributi annui costanti decennali a favore di gruppi d' acquisto di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nel commercio al dettaglio nella fase di approvvigionamento delle merci " ( cni) -( tit. II - sez. 4a - rubrica 12a - cat. 11a)
L.100.000.000
Cap.71200 " Contributo in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli ed i medi esercenti il commercio al dettaglio e la espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci "
L.250.000.000
Cap.71210 " Contributi annui costanti decennali a favore di cooperative ed altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio al dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nella fase della vendita delle merci "( cni) - (Titolo II - sezione IV - rubrica 12a - categoria 11a)
L.100.000.000
Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 13
I termini per la presentazione delle domande di contributi in conto capitale di cui alle leggi 21 novembre 1973 n. 37 e 26 novembre 1973 n. 39, relative all'esercizio 1974, in correlazione ai termini previsti per le domande in conto ammortamento mutui, vengono prorogati al 90 giorno dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 delle leggi richiamate.
Art. 14
L'efficacia delle disposizioni relative agli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, e art. 2 legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, limitatamente alla spesa che sarà stanziata sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975, è subordinata all' entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 agosto 1974

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