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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno. (1)

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974

Art. 1
Per agevolare l'acquisizione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno, sono concessi ai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, contributi annui costanti nella misura del 4,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la durata del mutuo da contrarre, per gli scopi di cui alla presente legge, con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino ad un massimo di quindici annualità.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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