LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 . (1)
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974
Art. 10
In caso di inerzia dell'ente o del comitato delegato, la giunta può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta regionale.
La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale, di norma nei confronti di tutti gli enti di uguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
In caso di revoca, il consiglio regionale provvederà a disciplinare contestualmente i rapporti non ancora definiti.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".