Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno. (1)

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974

Art. 10
In caso di inerzia dell'ente o del comitato delegato, la giunta può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta regionale.
La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale, di norma nei confronti di tutti gli enti di uguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
In caso di revoca, il consiglio regionale provvederà a disciplinare contestualmente i rapporti non ancora definiti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Espandi Indice