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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno. (1)

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974

Art. 12
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge è stabilito, per l'anno 1974, il limite di impegno di L.50.000.000.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione relativo al soprarichiamato esercizio, in dipendenza del limite di impegno suddetto, sono determinate in: L.50.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1988.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge è stabilito, per l'anno 1974, il limite di impegno di L.300.000.000.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione relativo al soprarichiamato esercizio, in dipendenza del limite di impegno suddetto, sono determinate in: L.300.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 2003.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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