LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 . (1)
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974
Art. 13
Agli oneri eventuali conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria, di cui all'articolo 7 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede, a partire dall'esercizio 1974, con i fondi annualmente stanziati sul capitolo 72630 relativo all'analogo fondo di garanzia istituito dalla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 8, avente lo stesso oggetto della presente, la cui denominazione viene modificata nella seguente:
" Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di garanzia fidejussoria, a favore dei Comuni o loro Consorzi sui mutui contratti dagli stessi per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ". |
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".