LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 . (1)
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974
Art. 2
Per agevolare l'urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 , sono concessi ai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, contributi annui costanti nella misura del 4,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la durata del mutuo da contrarre, per gli scopi di cui alla presente legge, con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino ad un massimo di trenta annualità.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".