LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 . (1)
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974
Art. 3
Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini(2), nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, sono delegati per l'istruttoria delle relative domande, per la formulazione di una gradutaria di priorità nonchè per la concessione dei contributi agli enti interessati sulla base dei programmi approvati dal consiglio regionale.
Le amministrazioni provinciali, ai fini della formulazione delle graduatorie di priorità, devono operare in collaborazione con le comunità montane, con le organizzazioni comprensoriali dei comuni e con i consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".