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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno. (1)

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974

Art. 4
I comuni e loro consorzi dovranno presentare alla competente amministrazione provinciale o al comitato circondariale di Rimini (2)la domanda tendente ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, corredata di copia del prospetto riassuntivo del bilancio preventivo dell'ente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario, nonchè di una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare con ogni utile riferimento ai programmi pluriennali approvati a norma dell'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, o a deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 51 della stessa legge.
Le domande dovranno essere presentate alle competenti amministrazioni provinciali o al comitato circondariale di Rimini (2)non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I consigli provinciali e il comitato circondariale di Rimini(2), entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, procederanno alla formulazione di una graduatoria di priorità, tenendo in particolare conto le condizioni di bilancio degli enti richiedenti nonchè i contenuti programmatici indicati nelle domande degli enti stessi.
Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini(2), espletata l'istruttoria delle domande pervenute e formulata la relativa graduatoria di priorità, trasmetteranno gli atti alla Regione entro il termine di cui al precedente comma.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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