LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 . (1)
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974
Art. 6
I contributi saranno erogati dalla Regione direttamente agli enti interessati in un' unica soluzione annua posticipata ovvero agli istituti mutuanti in rate semestrali posticipate a partire dalla prima rata di ammortamento del mutuo, sulla base del provvedimento di concessione del contributo di cui al quarto comma del precedente articolo 5.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".