LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 . (1)
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974
Art. 8
Per potere usufruire della garanzia fidejussoria regionale i comuni dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;
b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rete di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;
c) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua d' ammortamento a loro carico.
Essi dovranno altresì produrre un'attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazione di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".