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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. 48

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI CON BILANCIO DEFICITARIO PER L'ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno. (1)

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 29 ottobre 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per agevolare l'acquisizione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno, sono concessi ai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, contributi annui costanti nella misura del 4,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la durata del mutuo da contrarre, per gli scopi di cui alla presente legge, con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino ad un massimo di quindici annualità.
Art. 2
Per agevolare l'urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno, sono concessi ai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, contributi annui costanti nella misura del 4,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la durata del mutuo da contrarre, per gli scopi di cui alla presente legge, con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino ad un massimo di trenta annualità.
Art. 3
Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini(2), nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, sono delegati per l'istruttoria delle relative domande, per la formulazione di una gradutaria di priorità nonchè per la concessione dei contributi agli enti interessati sulla base dei programmi approvati dal consiglio regionale.
Le amministrazioni provinciali, ai fini della formulazione delle graduatorie di priorità, devono operare in collaborazione con le comunità montane, con le organizzazioni comprensoriali dei comuni e con i consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
Art. 4
I comuni e loro consorzi dovranno presentare alla competente amministrazione provinciale o al comitato circondariale di Rimini (2)la domanda tendente ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, corredata di copia del prospetto riassuntivo del bilancio preventivo dell'ente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario, nonchè di una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare con ogni utile riferimento ai programmi pluriennali approvati a norma dell'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, o a deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 51 della stessa legge.
Le domande dovranno essere presentate alle competenti amministrazioni provinciali o al comitato circondariale di Rimini (2)non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I consigli provinciali e il comitato circondariale di Rimini(2), entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, procederanno alla formulazione di una graduatoria di priorità, tenendo in particolare conto le condizioni di bilancio degli enti richiedenti nonchè i contenuti programmatici indicati nelle domande degli enti stessi.
Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini(2), espletata l'istruttoria delle domande pervenute e formulata la relativa graduatoria di priorità, trasmetteranno gli atti alla Regione entro il termine di cui al precedente comma.
Art. 5
La ripartizione dei contributi di cui alla presente legge è disposta sulla base di appositi programmi riferentisi all'anno 1974.
I programmi di ripartizione, di cui sopra, sono predisposti dalla giunta regionale in relazione alle graduatorie di priorità formulate dalle amministrazioni provinciali e dal comitato circondariale di Rimini(2), e sono approvati dal consiglio regionale.
In detti programmi saranno indicati gli istituti di credito autorizzati a concedere i relativi mutui.
Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini (2)provvederanno, sulla base delle deliberazioni dei consigli degli enti richiedenti di assunzione dei mutui, alla concessione dei contributi in conformità al programma approvato dal consiglio regionale.
Nel caso in cui l'ente beneficiario dei contributi non realizzi l'intervento entro i termini previsti nell' atto di concessione, l'amministrazione provinciale o il comitato circondariale di Rimini (2)provvederà alla revoca della concessione del contributo.
L'amministrazione provinciale e il comitato circondariale di Rimini (2)possono prorogare i termini previsti nell'atto di concessione.
Art. 6
I contributi saranno erogati dalla Regione direttamente agli enti interessati in un' unica soluzione annua posticipata ovvero agli istituti mutuanti in rate semestrali posticipate a partire dalla prima rata di ammortamento del mutuo, sulla base del provvedimento di concessione del contributo di cui al quarto comma del precedente articolo 5.
Art. 7
Qualora i comuni non possano provvedere direttamente, in tutto o in parte, mediante la delegazione dei propri cespiti, alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la parte residua del debito di rata di ammortamento che non sia coperta dal contributo annuo della Regione è garantita nel capitale e negli interessi da fidejussione regionale.
In forza di tale fidejussione, in caso di mancato pagamento da parte dei comuni o loro consorzi della rata di ammortamento a loro carico, l'amministrazione regionale ne effettuerà il pagamento a favore degli istituti mutuanti entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte degli istituti stessi, del mancato pagamento.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Art. 8
Per potere usufruire della garanzia fidejussoria regionale i comuni dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;
b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rete di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;
c) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua d' ammortamento a loro carico.
Essi dovranno altresì produrre un'attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazione di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.
Art. 9
Nel corso della delega, il consiglio e la giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti i delegati stessi.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione.
Art. 10
In caso di inerzia dell'ente o del comitato delegato, la giunta può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta regionale.
La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale, di norma nei confronti di tutti gli enti di uguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
In caso di revoca, il consiglio regionale provvederà a disciplinare contestualmente i rapporti non ancora definiti.
Art. 11
Gli enti e il comitato delegati debbono, nell'emanazione degli atti, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Art. 12
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge è stabilito, per l'anno 1974, il limite di impegno di L.50.000.000.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione relativo al soprarichiamato esercizio, in dipendenza del limite di impegno suddetto, sono determinate in: L.50.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1988.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge è stabilito, per l'anno 1974, il limite di impegno di L.300.000.000.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione relativo al soprarichiamato esercizio, in dipendenza del limite di impegno suddetto, sono determinate in: L.300.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 2003.
Art. 13
Agli oneri eventuali conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria, di cui all'articolo 7 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede, a partire dall'esercizio 1974, con i fondi annualmente stanziati sul capitolo 72630 relativo all'analogo fondo di garanzia istituito dalla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 8, avente lo stesso oggetto della presente, la cui denominazione viene modificata nella seguente:
" Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di garanzia fidejussoria, a favore dei Comuni o loro Consorzi sui mutui contratti dagli stessi per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni ".
Art. 14
Per l'esercizio finanziario 1974, al finanziamento della complessiva spesa di L.350.000.000 si provvede mediante il prelievo della corrispondente somma dal fondo indiviso di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio 1974.
Art. 15
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.350.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.72610 Sito esterno Sito esterno " Contributi annui costanti sui mutui contratti dai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, per l'acquisizione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno "
L.50.000.000
Cap.72620 Sito esterno Sito esterno " Contributi annui costanti sui mutui contratti dai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, per la urbanizzazione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno "
L.300.000.000
Art. 16
Con legge di variazione del bilancio, nell'esercizio 1974 potranno essere introdotte variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio stesso sui due capitoli 72610 e 72620, il cui stanziamento è stato integrato nei modi indicati al precedente articolo 12.
Art. 17
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 - ultimo comma - dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 ottobre 1974

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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