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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Art. 1
Ambito di applicazione
In attuazione dell'art. 3, lett. h) dello Statuto, al fine di assicurare continuità agli interventi dei Comuni e delle Province promossi dalla legge regionale 11 novembre 1972, n. 10, sono stabiliti, secondo le norme della presente legge, interventi della Regione Emilia - Romagna per favorire l'istituzione, il funzionamento ed il potenziamento di servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza
concernenti in particolare:
- l'igiene ambientale e dell'alimentazione;
- la tutela della maternità - infanzia e dell'età evolutiva;
- la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- gli interventi per gli anziani;
- gli interventi per la riabilitazione e il reinserimento
degli handicappati;
- l'igiene mentale;
- la lotta contro le malattie infettive e sociali;
- l'educazione sanitaria e la ricerca epidemiologica.
Per i fini indicati nel comma precedente, la Regione Emilia - Romagna concorre alle spese:
a) per l'istituzione, il funzionamento e il potenziamento di servizi di prevenzione sanitaria e sociale, operanti nell'ambito territoriale dei consorzi socio - sanitari costituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1972 n. 10, e dei quali facciano parte anche le Province interessate, per assolvere ai compiti previsti nella legge medesima;
b) per il funzionamento e il potenziamento dei servizi che normalmente effettuano prestazioni di dimensione provinciale;
c) per il funzionamento e il potenziamento di servizi che normalmente effettuano prestazioni di interesse regionale.
La Regione Emilia - Romagna favorisce altresì le iniziative di istituti ed organismi pubblici e privati assunte e svolte con carattere di continuità e che assolvano compiti di studio, promozione e informazione di rilevante interesse regionale, nei settori della prevenzione.
La Giunta, con il concorso della competente Commissione consiliare, emana direttive programmatiche in ordine all'organizzazione dei servizi suddetti ed al loro coordinamento con altri servizi sanitari e sociali e alle eventuali priorità degli interventi.
Leggi della Regione stabiliranno particolari forme di intervento in singoli settori.

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