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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Art. 11
Norme transitorie
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di richiesta dei contributi di cui agli articoli 4 e 6, per l'anno 1974, unitamente ai programmi di intervento, debbono essere presentati alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e i contributi sono liquidati, con deliberazione della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni.
Limitatamente ai suddetti contributi non si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3.
Le somma di cui al primo comma, eventualmente non impegnate nel primo anno di applicazione della presente legge, possono essere utilizzate nel successivo esercizio.

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