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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Art. 2
I contributi di cui alla lett. a), secondo comma, dell'articolo precedente sono destinati in via prioritaria all'istituzione dell'ufficio sanitario consortile nonchè all'istituzione, al funzionamento e al potenziamento di servizi di prevenzione operanti nel territorio del consorzio, che siano gestiti dal consorzio stesso o con questo convenzionati, ovvero siano gestiti dai Comuni sulla base di un piano di attività coordinato in sede consortile.
Detti servizi debbono essere finalizzati a programmi di prevenzione in campo sanitario e sociale concernenti in particolare le materie elencate nel primo comma dell'articolo precedente, secondo le direttive programmatiche di cui al quarto comma dell'art. 1.
La Regione Emilia - Romagna cessa dall'erogare i contributi previsti dal DPR 11 febbraio 1961, n. 249 Sito esterno e della legge 25 luglio 1956, n. 837 Sito esterno salvo che per le convenzioni in vigore, fino alla loro scadenza.
Al funzionamento dei centri di lotta alle malattie sociali e dei dispensari dermovenerei, di cui al comma precedente, provvedono i Consorzi o con gestioni dirette o tramite apposite convenzioni.

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