Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Art. 3
I contributi ai Consorzi per i servizi sanitari e sociali, di cui all'articolo precedente, sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, con le seguenti modalità:
a) per il 5% dello stanziamento, in proporzione diretta alla superficie dei Comuni associati nel Consorzio;
b) per il 90% dello stanziamento, in proporzione diretta alla popolazione residente nei Comuni associati nel consorzio, calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento;
c) per il 5% dello stanziamento in proporzione diretta, per ciascun Consorzio, alla popolazione calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento e residente nei territori dei Comuni elencati nell' art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973 n. 30, classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno, modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957 n. 657 Sito esterno.
Alla scadenza indicata nel comma precedente, ove non sia stato possibile provvedere alla liquidazione del contributo, è erogato ai Consorzi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un acconto non superiore alla metà del contributo liquidato nel precedente esercizio.
Sono esclusi dal contributo regionale i Consorzi che nel penultimo anno antecedente a quello del riparto non abbiano impegnato i fondi assegnati dalla Regione ai sensi della presente legge.
Saranno altresì esclusi dal contributo regionale i Consorzi che non abbiano stanziato nella parte ordinaria del loro bilancio una somma almeno doppia della quota di contributo determinata ai sensi della lettera b) del primo comma.

Espandi Indice