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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Art. 4
Al fine di usufruire dei contributi, i Consorzi socio - sanitari debbono presentare alla Giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il piano di attività ed il bilancio di previsione elaborato per quell'anno ed una relazione di sintesi dell'attività dell'anno precedente, riferita, in particolare, al perseguimento delle finalità della presente legge, nell'ambito delle direttive programmatiche di cui al penultimo comma dell'articolo 1. Dovranno altresì presentare, per la verifica di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, il verbale di chiusura del penultimo anno antecedente a quello del riparto.
I programmi di intervento possono riferirsi, oltre alle attività proprie dei Consorzi, anche alle attività esercitate direttamente dai Comuni facenti parte del Consorzio nei settori di cui al primo comma dell' art. 1, nonchè alle attività dei centri di lotta alle malattie sociali e dei dispensari dermovenerei di cui all'ultimo comma dell'art. 2.
I Consorzi stessi, in tal caso, erogano ai Comuni o agli altri enti i contributi relativi alle attività direttamente esercitate dagli stessi e comprese nei programmi di intervento.
All'atto della concessione del contributo, la Giunta regionale può subordinare l'erogazione dello stesso all'osservanza di determinate condizioni relative al piano di attività del Consorzio.
In caso di inosservanza delle condizioni eventualmente apposte nell'atto di concessione del contributo o in un atto successivo, la Giunta regionale, valutate le ragioni del Consorzio interessato, può disporre, sentito il parere della competente Commissione consiliare, di non erogare il contributo o l'acconto, oppure di ridurre l'importo.
Le Amministrazioni provinciali interessate promuovono e attuano le opportune forme di coordinamento fra le iniziative dei diversi Consorzi ed esprimono il proprio parere sui piani di attività e sulle relazioni di cui al primo comma; per l'esercizio di tali funzioni possono avvalersi dei Comitati provinciali previsti al punto 7 - lett. b) del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Il Comitato circondariale di Rimini esercita i compiti di cui al comma precedente per i Consorzi costituiti fra i Comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 e l'Amministrazione provinciale di Forlì.
Per l'approvazione degli statuti dei Consorzi per i servizi sanitari e sociali, dei regolamenti in materia sanitaria e delle loro modifiche non è richiesto il parere del Consiglio provinciale di sanità.

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