Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Art. 5
Per il funzionamento e l'incremento dei servizi di cui alla lettera b), secondo comma, dell'art. 1, la Regione Emilia - Romagna eroga alle Province contributi destinati:
a) al funzionamento e al potenziamento dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi per i servizi attribuiti agli stessi dalle vigenti disposizioni di legge e per altri interventi che le Province svolgono in funzione di supporto tecnico ai programmi di prevenzione dei Consorzi;
b) alla lotta contro la tubercolosi, fino allo scioglimento dei Consorzi provinciali antitubercolari ed al riordinamento della materia, che sarà effettuato contestualmente alla delegazione delle funzioni amministrative regionali agli enti locali.
Le Province, nel frattempo, esercitano le funzioni amministrative relative alla erogazione dei contributi di cui all'art. 282 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265.
Per l'approvazione del regolamento contenente norme relative al funzionamento dei servizi affidati ai laboratori provinciali di igiene e profilassi e quelle relative alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale tecnico addetto ai laboratori stessi, di cui all'art. 1 del RD 16 gennaio 1927, n. 155, e per l'approvazione delle relative modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Espandi Indice