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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Art. 6
I contributi alle Province di cui all'articolo precedente sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in proporzione alla popolazione residente nel loro territorio, secondo i dati dell'ultimo censimento.
Per l'assegnazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto comma dell'art. 3 e al quinto comma dell'art. 4.
Al fine di usufruire dei contributi, le Province debbono presentare alla Giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il piano di attività elaborato per quell'anno ed una relazione di sintesi dell'attività svolta nell'anno precedente, riferita in particolare al perseguimento delle finalità del precedente art. 5, nell'ambito delle raccomandazioni di cui al penultimo comma dell'art. 1.

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