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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Art. 7
Per il funzionamento e l'incremento dei servizi di cui alla lettera c), secondo comma, dell'art. 1, che normalmente effettuano prestazioni di interesse regionale o comunque interprovinciali, la Regione Emilia - Romagna eroga contributi agli enti gestori di tali servizi.
I contributi di cui al precedente comma sono a carattere annuo continuativo. La misura dei contributi e le modalità di funzionamento dei servizi sono stabiliti con convenzione tra l'amministrazione interessata e la Regione.
La Regione può altresì stipulare convenzioni con consorzi per i servizi sanitari e sociali per il finanziamento di speciali programmi in singoli settori di intervento, oltre i contributi previsti dall'art. 3.
Le convenzioni di cui al precedente comma sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
L'entità del contributo annuale è commisurata:
- al programma di lavoro che deve essere svolto;
- alle attrezzature che gli enti gestori mettono a disposizione;
- agli oneri di gestione.

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