Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Art. 8
La Giunta regionale delibera i contributi di cui al terzo comma dell'art. 1 sulla base dei piani di attività degli istituti e organismi interessati, tenendo conto delle finalità della presente legge.
Con lo stesso atto di concessione del contributo sono determinate le condizioni cui è subordinata la erogazione del contributo stesso. La Giunta regionale può altresì riservarsi di impartire istruzioni per l'utilizzazione dei fondi assegnati.

Espandi Indice