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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Art. 9
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Per gli interventi della Regione di cui alla presente legge sono autorizzate, a partire dall' esercizio 1974, le seguenti spese:
a) L.2.800.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'art. 2;
b) L.860.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'art. 5;
c) L.330.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'art. 7;
d) L.60.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'art. 8.
All'onere per l'anno 1974, ammontante a lire 4.050.000.000, si provvede attraverso l'iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, mediante la riduzione per gli importi a fianco indicati dei seguenti capitoli di spesa:
Cap. 48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio 1974 L.2.850.000.000
Cap. 15570 " Contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi " L.700.000.000
Cap. 22100 " Assegni ad enti ed istituti diversi di assistenza per il servizio di assistenza domiciliare " L.500.000.000

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