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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 52

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE ED INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 169 del 25 novembre 1974

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - FINALITA', COSTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE E DEL COMITATO
Espandere area tit1 Titolo II - COMPITI DELLA CONSULTA
Espandere area tit1 Titolo III - AUTORIZZAZIONE DI SPESA
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
FINALITA', COSTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE E DEL COMITATO
Art. 1
La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni, promuove forme di solidarietà e di tutela a favore dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie.
Art. 2
Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo è istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale dell'emigrazione dell'immigrazione.
Art. 3
La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Regione Emilia - Romagna ed è composta da:
a) tredici rappresentanti delle amministrazioni comunali della regione, designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d' Italia, di cui tre in rappresentanza dei Comuni montani;
b) cinque rappresentanti delle amministrazioni provinciali della regione e del circondario di Rimini, designati dalla sezione regionale dell'Unione delle Province d' Italia;
c) dieci rappresentanti delle organizzazioni e associazioni democratiche a carattere nazionale, che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
e) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie e che operano in campo nazionale;
f) quattro rappresentanti delle associazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;
g) un rappresentante autorizzato dell'Ufficio regionale del lavoro.
Alla nomina dei membri della Consulta di cui alle lettere c), e) ed f), provvede il Consiglio regionale su proposta delle singole organizzazioni.
I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.
E' membro di diritto della Consulta, con funzioni di presidente, il componente della Giunta regionale preposto ai servizi sociali o un suo delegato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale.
Le spese per il finanziamento della Consulta sono a carico della Regione.
Art. 4
Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente, previa consultazione del Comitato di cui al primo comma dell'art. 5, potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.
Art. 5
La consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di sei membri.
Il presidente della Consulta fa parte di diritto del Comitato e lo presiede.
Titolo II
COMPITI DELLA CONSULTA
Art. 6
La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno della emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nella economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti col Ministero degli Affari Esteri, con gli altri Ministeri ed uffici interessati, per quanto attiene alle attività di sua competenza e con le regioni di provenienza degli immigrati;
b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nel quadro di un armonico sviluppo del territorio regionale e nazionale;
c) segnala alla Giunta regionale l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione Sito esterno, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;
d) formula alla Giunta regionale proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all' estero e degli emigrati interni negli enti ed Organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
e) segnala alla Giunta regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati.
Art. 7
La Consulta, su proposta del Comitato di cui all' Art. 5, esprime pareri sulle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali alla Regione per il finanziamento di iniziative a favore dei lavoratori emigrati all'estero e dei loro familiari che, dopo almeno due anni di assenza, rientrino definitivamente nella regione.
La Consulta, su proposta del Comitato, può inoltre proporre alla Giunta regionale la concessione di sovvenzioni ad enti, associazioni, istituzioni operanti nella regione e che svolgono attività indicate nell'articolo 6 della presente legge.
Art. 8
La concessione delle provvidenze, di cui all'articolo 7 - secondo comma della presente legge, è disposta con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
Titolo III
AUTORIZZAZIONE DI SPESA
Art. 9
Alle spese per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 7 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio a partire dall'esercizio 1974, dotato di uno stanziamento di L.50.000.000.
Alle spese per il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione nonchè del Comitato eletto nel suo seno, l'amministrazione regionale fa fronte coi fondi di cui al capitolo 14900 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, comitati e commissioni ", del bilancio di previsione.
All'onere di L.50.000.000 di cui al I comma del presente articolo, previsto per l'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1974.
Art. 10
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.50.000.000
Variazione in aumento:
Cap.20040 " Sovvenzioni ai Comuni per attività di assistenza a favore dei lavoratori emigrati all'estero; ad associazioni, enti ed istituzioni che svolgono attività di studio dei problemi dell'emigrazione e immigrazione, su proposta del Comitato della Consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione( cni) - (titolo I - sezione 3a - categoria 4a - rubrica 10a)
L.50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 novembre 1974.

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